barriere architettoniche e disabilità

Condividi questo articolo!

La prima legge che ha affrontato il problema delle barriere architettoniche è stata emanata nel 1971 Lex. 118/71, che ha previsto la loro eliminazione negli edifici pubblici o aperti al pubblico. Tale normativa ha identificato come barriere architettoniche generali:

  • Barriere urbane: attraversamenti pedonali, sottopassaggi, scalinate
  • Barriere di localizzazione: ostacoli costituiti dall’ubicazione dell’abitazione, delle sede di lavoro o di studio, che costringono a compiere a compiere a piedi lunghi percorsi
  • Barriere percettive: ostacoli che rendono scarsamente o del tutto irriconoscibile la localizzazione degli edifici pubblici

Successivamente con la Legge 13/89 è stato regolamentato il problema delle barriere architettoniche anche per gli edifici privati e la possibilità di richiedere contributi, al fine di garantire:

  • Accessibilità : possibilità  anche per le persone disabili di raggiungere e di entrare nell’edificio.
  • Visibilità : possibilità  per il disabile di accedere gli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.
  • Adattabilità : possibilità  di modificare nel tempo l’edificio così da renderlo fruibile anche a persone disabili.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia  possono essere detratti, secondo la Legge 104/92, per il 36% dell’Irpef per una spesa massima di 48mila euro (del 50% per una spesa massima di 96mila euro). Gli interventi in questione riguardano: l’eliminazione delle barriere architettoniche o altri lavori che favoriscano la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap. La detrazione è prevista solo per gli immobili e non comprende altri beni. Tra gli interventi presi in considerazione figurano anche quelli per realizzare un elevatore esterno, per sostituire gradini e scale con rampe.  Per lo svolgimento della pratica bisogna rivolgersi alla ASL di residenza

Chi ha diritto a presentare le domande di contributo?

  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.

I disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo?

Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.  Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzabile; l’esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.

Inoltre, il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio) o immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento).

Dove presentare la domanda?

  • al sindaco del comune in cui è sito l’immobile.
  • in carta da bollo
  • entro il 1° marzo di ogni anno
  • dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità. A presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore). Il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un’altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.

Cosa deve essere allegato alla domanda?
L’istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione. Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenzaprevista nell’assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).

L’autocertificazione deve specificare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l’interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni.

L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.

Il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda all’erogazione del contributo:

1 – L’interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.

2 – L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

3 – Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l’elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale.

4 – Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse

5 – La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

6 – Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.

7 – Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

8 – I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

9 – Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della legge 13/1989.


Condividi questo articolo!

Comments are closed